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Antonio Luongo - 21-11-2006
L'Italia non ha ancora una legge che istituisce il "Garante dell'infanzia". Alcune regioni, invece, l'hanno già approvata, ma non è la stessa cosa. Un excursus sulla legislazione internazionale, nazionale e regionale per fare il punto della situazione in occasione della celebrazione della "GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA".

L'Italia non fa ancora parte del numero - non grande per la verità - di Paesi europei che hanno istituito, con una legge, la figura del "GARANTE DELL'INFANZIA"; infatti, solo l'Austria, la Francia, la Danimarca, il Portogallo, la Polonia, l'Islanda, la Lituania, la Norvegia hanno una legge che lo prevede.
Il 20 novembre viene celebrata la "GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA". Com'è noto, la data coincide con la firma della "Convenzione sui diritti del fanciullo" avvenuta a New York, appunto, il 20 novembre 1989.

L'articolo 12 della citata "Convenzione" afferma che "Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa ... A tal fine, si darà ... (al fanciullo) la possibilità di essere ascoltato..... sia direttamente, SIA TRAMITE UN RAPPRESENTANTE O UN ORGANO APPROPRIATO....". Anche l'articolo 12 della "Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli" (Strasburgo 1996) prevede che: "Le Parti incoraggiano, attraverso ORGANI ......, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli...".In entrambi i casi si fa riferimento alla figura di un "garante".
Successivamente ci sono state molte altre sollecitazioni da parte delle istituzioni europee verso i Paesi che sono ancora privi della figura del "garante" che sono rimaste inascoltate in molti Paesi, compresa l'Italia.
Nel 1996 il Consiglio d'Europa ha raccomandato al Comitato dei Ministri di esortare gli Stati membri, che non avessero ancora provveduto, ad istituire un "garante nazionale" per l'infanzia, che fosse dotato di risorse adeguate.
Sempre il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2.000 raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo avevano fatto di nominare un "difensore civico nazionale per l'infanzia" e il 26 marzo 2.002 chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire "un difensore civico nazionale per i fanciulli", o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei minori.

A questo riguardo il nostro Paese è inadempiente, mentre non lo è verso altri obblighi previsti da norme internazioni relative all'infanzia; infatti:

- l'Accordo tra il governo della repubblica italiana e il fondo delle nazioni unite per l'infanzia per l'istituzione di un centro per l'assistenza all'infanzia in Firenze.- New York 23.09.1986 - è stato recepito con legge 19 luglio 1988 n. 312.
- la b>Convenzione sui diritti del fanciullo - New York, 20.11.1989 - è stata ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convezione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale - L'Aja il 29 maggio 1993 - è stata ratificata con legge 31.12.1998, n. 476;
- la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli - Strasburgo, 25.01.1996 - è stata resa esecutiva con legge 20.03. 2003, n. 77.

Ci sono altri due importanti provvedimenti di livello internazionale relativi all'infanzia, la "Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia" - New York, 30.09.1990 - e la "Carta europea dei diritti del fanciullo" del 08.07.92 ma non è previsto che questi siano recepiti con legge nel nostro ordinamento.

La prima legge organica sui diritti dell'infanzia è la legge n. 285 del 28.08.1997 - "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".
Con questa legge fu istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ...... per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza" che era ripartito tra le regioni.
Erano ammessi al finanziamento i progetti che perseguivano le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
I Comuni, singoli o associati, definivano piani d'intervento che presentavano alle Regioni le quali assegnavano le risorse trasferite dallo Stato.

Sempre nel 1997 vede la luce la legge n. 451 del 23.12.1997 "Istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia".
Detta legge istituì sia una " Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva", sia un "Osservatorio nazionale per l'infanzia ....... che predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva".
Il comma 6 dell'articolo 1 stabilì - "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" (!)- la celebrazione della ricorrenza della firma della "Convenzione sui diritti del fanciullo" nell'anniversario della firma: il 20 novembre 1989.
Il successivo articolo 4 prevedeva che al fine di coordinare l'azione tra lo Stato e le Regioni queste ultime dovessero attivare azioni di "coordinamento, di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul loro territorio".

Riguardo a quest'adempimento e, in genere, per quanto concerne politiche di protezione e tutela dell'infanzia le regioni si sono comportate variamente. Poche sono quelle che attuano (seppure deboli) specifiche politiche di tutela e/o promozione di azioni positive per l'infanzia. In conseguenza di ciò risultano rilevanti i divari tra i gradi di protezione e di tutela dei minori tra le diverse regioni, anche per la mancanza di una specifica legge statale.

La celebrazione della "GIORNATA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLOSCENZA" è l'occasione per tentare - indagando la situazione della legislazione a livello internazionale, nazionale e regionale - un bilancio e sollecitare le azioni conseguenti.
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